Certificazione della disabilità (legge 104/92)
Nella legge 104/92 (articolo 3 comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali. Si definisce infatti come persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Diversamente dalla valutazione dell’invalidità civile, quella per individuare e definire l’handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
La legge 104 prevede inoltre un’ulteriore condizione, definita handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.
Non c’è alcun automatismo e correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la certificazione di handicap grave.
Così come, infine, una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 100% potrebbe vedersi riconosciuta la situazione di handicap grave.
La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 23/02/2006 n.185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un organismo collegiale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare, inoltre, l’art. 2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare gravità della patologia.
LA DIAGNOSI FUNZIONALE
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/02/1994).
È’ quindi un documento che delinea le modalità di funzionamento delle abilità del soggetto sottoposto ad esame e che sintetizza queste informazioni all’interno di un “quadro” psicologico-funzionale che consenta di comprendere l’ambito della patologia riscontrata al momento della valutazione.
La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare:
-l’insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla menomazione o indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali;
-il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti…);
-una prospettiva di tipo evolutivo che metta in evidenza le potenzialità di sviluppo per ciascun soggetto, previsione estremamente significativa per il successivo intervento educativo.
Cosa contiene
La D.F. è strutturata per AREE, per consentire di rilevare in termini analitici il rapporto tra la minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto:
1. cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
2. affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
3. linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
4. sensoriale, esaminato nelle componenti: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all’udito e al tatto;
5. motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
6. neuro-psicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale;
7. autonomia personale e sociale.
Chi la redige
Alla D.F. provvede l’unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’A.S.L. o in regime di convenzione con la medesima.
Quando formularla
La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede, direttamente o tramite un proprio delegato. All’incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di inclusione: insegnanti di classe e di sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori dell’equipe, genitori dell’alunno in situazione di handicap. (C.M.258/83).
A cosa serve
La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo.
Oltre a questa finalità descrittiva e analitica degli aspetti evidenti delle difficoltà, essa dovrebbe elaborare una interpretazione delle cause che le hanno determinate ed eventualmente ne sono tuttora responsabili.
L’aspetto analitico e descrittivo dovrebbe dunque essere compresente e integrato in uno sforzo interpretativo ed eziologico utile per la stesura di una programmazione didattico-educativa che compete alla Scuola.
Uso della diagnosi funzionale
Il documento, vincolato dalla normativa vigente in materia di segreto professionale per gli operatori e di consenso informato per gli utenti, si pone come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa ed approfondita possibile dell’alunno in difficoltà da parte dei Servizi Territoriali. Questa conoscenza deve però essere “funzionale” in senso estensivo, e cioè utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche ed educative appropriate, significative ed efficaci.
In sintesi, la D.F. dovrebbe fornire, utilizzando un linguaggio condiviso dalle diverse figure professionali, un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative e/o terapeutiche ed educative-didattiche.
A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER AVERE UNA VISITA DIAGNOSI FUNZIONALE.
ALL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO (SONO DISABILE E HO 50 ANNI). ADESSO NON LAVORO E MI DICONO CHE PER ISCRIVERMI AL COLLOCAMENTO OLTRE AL CERTIFICATO DI DISABILE DEVO AVERE QUESTA VISISTA DIAGNOSI FUNZIONALE, MI DEVONO COMUNICARE COSA SONO IN GRADO DI FARE.
MI RIVOLGO AL SINDACATO E LI’ MI DICONO CHE LORO NON SANNO NIENTE, E MI DEVO RIVOLGERE AL MEDICO. POSSIBILE CHE QUALCUNO NON MI PUO’ DARE UN’INFORMAZIONE, SENZA CHE MI DEVO SBATTERE A DESTRA O A SINISTRA? GRAZIE DELLA RISPOSTA
Al medico curante che provvederà a mandarla a visita.
Ho il riconoscimento del handicap sensoriale art 3 comma 1 quali sono le agevolazioni che posso ottenere
Purtroppo ci sono medici di base che dicono che non hanno nessun modulo dove ci sia la chiamata di Richiesta di D.F come mai le Asl di competenza non comunicano ai medici se sia il caso di fare fare al paziente questa diagnosi ? Perché una deve sempre sgomitare per avere dei diritti sacrosanti.? io sono una 52enne con 67″/ per cento d’invalidità riconosciuta mi alla revisione triennale perché la prima commissione mi aveva riconosciuto il 75″/ per cento.. non sto bene e nonostante tutto sembra che dopo tre anni sia stata miracolata” ora volevo iscrivermi al collocamento mirato ma non ho questa famosa Diagnosi e quindi non so’ quale altro iter devo subire.. è una vergogna.!!!
Io vorrei fare la diagnosi funzionale per la terza volta perché le altre due non sono potuta andare ero in lista intervento.. Sono di Torino sapete dirmi a chi rivolgermi grazie
La diagnosi in questione dovrebbe essere redatta anche per eventuali progetti per disabili maggiorenni. Ad esempio per il progetto del dopo di noi ma non vengono redatte.
Chi lo deve rilasciare il certificato D. F?
Lo rilascia l’inps dopo visita medica, che la deve richiedere il propio medico di base. Saluti
Ciao a tutti io vorrei una informazione già sono andato a un neurologo ho fatto 2 esamini: risonanza al cerebello e un test neuropsicologico. Nel diagnostico del Neurologo dice che ho disturbo del apprendimento.; Ma nella scuola mi chiedono una doppia documentazione Cioè diagnosi funzionali, sono andato al ASL me hanno detto che loro non lo fanno e me hanno detto di farlo in il ospedale Niguarda da Milano. non posso andare al UONPIA perché sono maggiori anni, studio nella scuola per adulti(serale) per favore dove posso fare questa documentazione, ho già la impegnativa fatta per il mio medico curante, ma nessuno me sa dire dove fare questa certificazione.
Grazie in anticipo
Buongiorno, ho ricevuto una scheda funzionale per il collocamento mirato con una percentuale del 100% così come riportato nel verbale di invalidità provvisorio. Successivamente sono stato richiamato a visita di verifica è la percentuale mi è stata abbassata al 67%. Quando sono andato per iscrivermi al collocamento mirato mi hanno detto che la scheda funzionale al 100% non era più valida. Cosa devo fare per avere una nuova scheda funzionale relativa al verbale definitivo (67%)? A chi bisogna rivolgersi? Grazie
Può servire la diagnosi funzionale per un concorso pubblico??????
Come docente senza diagnosi funzionale produco un PEI per alunno che ha depositato 104 art 3 comma 3 ma ancora in attesa di valutazione da neuropsichiatra?
La diagnosi funzionale per un bambino la può rilasciare pure un centro privato?
se fai una visita per la diagnosi funzionale,dopo ti possono anche abassare la percentuale di invalidità?
Ho fatto richiesta di diagnosi funzionale ma non ho nemmeno ancora la.data. un un’azienda vorrebbe assumermi (ho invalidità al 100%) ma è possibile che non possa farlo senza questa diagnosi funzionale?
Buonasera, vorrei sapere se la DF la deve redigere il medico dell asl dove si abita(Acerra) oppure dove il bambino fa terapia cioè in un altro comune Afragola?
Vorrei sapere chi deve firmare una diagnosi funzionale art 3 dpr 15 4 1994 ad un ragazzino ,basta la firma di una psicologa?
Buongiorno ho un fratello con invalidità al 100% con inabilità permanente al lavoro,lui presta tirocinio in un supermercato e gli assistenti sociali che lo seguono ci han chiesto di fare richiesta di diagnosi funzionale in modo da fargli fare più ore in tirocinio,ma facendo ciò potrebbero abbassare la sua invalidità?