F.A.Q. – Domande Frequenti sulla scuola

Chi è il docente per il sostegno?

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’inclusione degli alunni con disabilità?

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.

Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all’inclusione degli alunni con disabilità?

È responsabile dell’organizzazione dell’inclusione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.

Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità?

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di inclusione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001).

Qual è il ruolo degli enti locali?

L’integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli “operatori di assistenza” e “addetti alla comunicazione” sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia. Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam o educatori). Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.

Cos’è il piano educativo individualizzato o PEI?

Il PEI – Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

  • finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe;
  • gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
  • i metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
  • i criteri e i metodi di valutazione;
  • le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.

In che modo il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) di una scuola tiene conto anche degli alunni con disabilità?

Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del PTOF dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione, è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva.

Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro…)?

Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze… Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all’insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

Cosa sono i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, GLHI e GLHO?

In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’inclusione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo.
L’espressione GHLO, Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l’insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell’Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori.
Cosa sono i centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole?
Rete territoriale pubblica di Centri per gli ausili permanente con il compito di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’inclusione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per l’inclusione scolastica. Nata con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità), distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili. Sul territorio nazionale sono funzionanti al momento 100 Centri Territoriali di Supporto. Per sostenere i CTS, il Ministero prevede incontri di formazione e di discussione con i referenti regionali per la disabilità e con gli operatori dei singoli Centri. Il referente dei CTS può essere contattato sia dal Dirigente Scolastico sia dalla famiglia, sia dai docenti stessi.
Alunni disabili impossibilitati alla frequenza
Ai minori con handicap soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede all’istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.
Riferimenti normativi: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9.

Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?

Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione. Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata, poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media), che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’O.M. n. 90/01 solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l’art 15 dell’O.M. n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:
uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato con relativi crediti formativi, non equivalente al diploma.

Cos’è la Programmazione Differenziata?

Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore), quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma, ma un attestato con relativi crediti formativi.

Quale deve essere il numero di alunni per classe in presenza di alunni disabili?

Una volta ricevute tutte le iscrizioni degli alunni (presentate di regola prima dell’inizio della primavera antecedente l’anno scolastico), l’istituto scolastico deve procedere alla formazione le classi.
A tal fine, bisogna tenere conto di quanto previsto dal D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l’indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni.
Nel caso in cui si dovesse registrare una formazione della classe che non sia rispettosa di quanto sopra la famiglia può inoltrare una diffida al Dirigente Scolastico dell’Istituto, invitandolo ad osservare le prescrizioni ministeriali, eventualmente inviandola per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero dell’Istruzione, intimando una ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ENTO IL 31 AGOSTO per l’annullamento dell’illegittima formazione della classe. Al tempo stesso, si può impugnare anche l’eventuale formazione di una classe, che, pur nel rispetto dei limiti sopra ricordati, contenga un numero eccessivo di alunni con disabilità, soprattutto se in contrasto rispetto ai criteri di formazione delle classi che, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, gli organi collegiali scolastici hanno deliberato di proporre al Dirigente dell’Istituto.
E’ possibile ottenere lo sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine di scuola frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni a non più di 20, elevabile al massimo a 22, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09.
A tal fine, il Dirigente Scolastico deve provvedere a inviare la richiesta di sdoppiamento all’Ufficio Scolastico Regionale che risponderà entro il 30 luglio. Va anche tenuto presente che dopo il 31 agosto la composizione di una classe non può più essere modificata.

Qual è il Numero massimo di ore di sostegno per alunni con disabilità grave?

Un altro aspetto che suscita molti interrogativi nelle famiglie è l’assegnazione delle ore di sostegno. Ricordiamo che essa deve seguire quanto indicato nel PEI. Inoltre, nel caso in cui nella certificazione sia indicata la situazione di gravità, con art. 3 co 3 della L. 104/92, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/10, deve essere previsto il cosiddetto rapporto 1:1, cioè la presenza dell’insegnante di sostegno per tutto il tempo del suo servizio. Esso, ricordiamo, corrisponde a 25 ore della Scuola dell’Infanzia, a 22 ore della Scuola Primaria e a 18 ore nelle Scuole Secondarie. In molte situazioni di gravità, in caso di invio di risorse inadeguate, negli ultimi anni le famiglie hanno fatto ricorso ai tribunali amministrativi per ottenere le ore di deroga.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 517/1977, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”, e successivi provvedimenti legislativi integrativi (circolari ministeriali nn. 169/1978 e 169/1979; legge 270/1982), sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap e introduce la figura dell’insegnante di sostegno.
  • Legge quadro 104/1992, “Per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
  • Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, “Accoglienza scolastica e presa in carico degli alunni con disabilità”.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, “Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni”.
  • Nota MIUR del 4 agosto 2009, “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”.

N.B. E’ al momento sottoposto a parere parlamentare l’atto di governo n.378 “Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, recanti modifiche in materia di diagnosi, PDF, assegnazione delle ore di sostegno alla classe, formazione degli insegnanti di sostegno, eccetera. (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1000635.pdf)