Alunni con disabilità

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’inclusione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possano frapporsi fra le persone con disabilità e la concreta realizzazione di un progetto di vita inclusivo, in una società dove ciascun individuo ha il diritto ed il dovere di formarsi come cittadino attivo e consapevole.
La normativa cardine per la tutela delle persone con disabilità è la legge 104/92: essa riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, dall’infanzia all’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17), e il lavoro nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con una nota il 4 agosto 2009.

A livello nazionale il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’inclusione scolastica: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente, di sostegno e curriculare, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. L’ Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.
A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di inclusione: il GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionali Provinciale), costituito presso ogni ufficio scolastico regionale e formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili; il GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto), formato dal dirigente scolastico e dai rappresentanti dei docenti curricolari e di sostegno, dei servizi sociali e sanitari e dei genitori; il GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo), che si costituisce intorno al singolo alunno ed è composto dal dirigente scolastico, gli insegnanti curricolari e di sostegno dello studente, gli operatori sociali e sanitari che se ne occupano e i suoi genitori. Il compito del GLHO è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.

Verifiche – GLHO

Agli interventi educativi, dopo l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre-Novembre, entro Febbraio-Marzo, entro Maggio-Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d’Istituto (Legge 104/92, art. 15, comma 2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull’ handicap in relazione alla singola scuola.
E’ importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLHO non venga convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l’Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.
Inoltre, vedere se tra Ente Locale, ASL e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a realizzare.
Organico dei docenti per le attività di sostegno
L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di inclusione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di inclusione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vigenti.
L’art. 40 della Legge 449/1997 prevedeva l’attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L. 296/2006 e la L. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.
L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Per approfondire clicca su uno dei seguenti argomenti:

L’insegnate di sostegno: cosa fa e come richiederlo

Certificazione della disabilità e diagnosi funzionale: come richiederle

Il Profilo Dinamico Funzionale

Il Piano Educativo Personalizzato

Domande frequenti su scuola e disabilità